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Titolo I
Costituzione – Sede – Scopo

Art. 1 – Costituzione e sede

E’ costituita un’associazione culturale denominata “Accademia di Studi Luterani in Italia” (A.S.L.I.).
L’Associazione ha sede a Venezia, Campo SS. Apostoli, Cannaregio 4448.
L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue, in Italia ed all’estero, gli scopi sotto elencati, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all’elencazione riportata nella lettera a) dell’Articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e precisamente:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale nel settore della cultura con particolare riferimento a quella teologica, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 2 – Scopi

L’associazione persegue i seguenti scopi:

1) Promuovere la discussione riguardante la teologia luterana in Italia.
2) Curare e/o finanziare pubblicazioni in lingua italiana riguardanti l’opera ed il pensiero di Martin Lutero.
3) Facilitare l’accesso a informazioni di carattere culturale, storico e teologico, in lingua italiana, mediante internet, libri o altri mezzi idonei.
4) Promuovere lo scambio di conoscenze tra l’Italia e gli altri paesi europei, in special modo la Germania, e gli altri paesi extra-europei.
5) Promuovere seminari di formazione teologica, soprattutto per i giovani.
6) Promuovere convegni accademici.
7) Promuovere le relazioni tra università e comunità ecclesiali.
8) Promuovere il dialogo ecumenico tra le confessioni e le religioni.
9) Contribuire alla formazione mediante borse di studio, aiuti finanziari e logistici, libri e materiale didattico.
10) Promuovere, in generale, tutto ciò che possa aiutare a mantenere vivo il discorso teologico intorno alla figura di Martin Lutero.

I fini dell’associazione verranno perseguiti ed attuati compatibilmente con le risorse umane e finanziarie. Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna.

Titolo II
Organi

Art. 3 – Organi

L’ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive mediante deliberazione dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo e tutti gli associati maggiorenni possono esservi nominati.

Sono organi dell’associazione:

1. Presidente
2. Consiglio Direttivo
3. Assemblea dei Soci
4. Revisori dei Conti
5. Comitato Scientifico

Art. 4 – Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, coordina i lavori dell’associazione e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e resta in carica per quattro anni. Alla fine del mandato è rieleggibile.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Esso resta in carica per quattro anni. Alla fine del mandato i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge direttamente:

a) un Presidente;
b) un Vicepresidente;
c) un Tesoriere;
d) un Direttore Scientifico.

Le cariche di cui ai punti a) e b) sono cumulabili con la carica di Tesoriere.

Nei casi di decesso, dimissioni o permanente impedimento di uno dei membri, il Consiglio Direttivo coopta una nuova persona tra i membri dell’associazione che resta in carica fino alle nuove elezioni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare tra i suoi membri un delegato determinandone i compiti e le funzioni. Nei limiti dei compiti e delle funzioni a lui attribuiti, il Consigliere così nominato avrà la legale rappresentanza dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare, anche al di fuori del Consiglio stesso, suoi incaricati per determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio Direttivo nomina il  Comitato Scientifico, come da Regolamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e dirette dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o in sua assenza o impedimento dal membro più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che non è espressamente attribuito all’Assemblea dei Soci o ad altri organi dell’associazione.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

L’assemblea è formata da tutti i soci. L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno tramite lettera o e-mail inviata a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Il Presidente deve convocare un’assemblea non appena due membri del Consiglio Direttivo, oppure sette soci, ne facciano richiesta scritta.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o in sua assenza o impedimento dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere che un voto e un altro per delega. I  soci diversi dalle persone fisiche partecipano in persona del rappresentante legale o di suo delegato latore di delega scritta.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, convocata con almeno un’ora di distanza dalla prima, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Spetta all’assemblea deliberare in merito:

– alle modifiche dello statuto,
– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
– all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
–  ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci decide sull’ammontare del contributo annuo dei membri come da Regolamento.
Tutti i membri, dove non accordato preventivamente in modo diverso, prestano i loro servizi all’associazione a titolo onorifico.
I membri non possono in alcun modo far valere un diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 7 – Acquisto e perdita della qualità di Associato

Sono membri dell’Assemblea dei Soci tutti i membri che:

– hanno aderito alla A.S.L.I. compilando l’apposito modulo d’iscrizione e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’associazione,
– la cui adesione è stata approvata dal Consiglio Direttivo
– hanno versato il loro contributo nell’anno corrente.

Possono diventare soci sia persone fisiche che persone giuridiche, chiese, comunità, associazioni  e altri organismi.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa e all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
La perdita della qualità di Associato avviene per morte, dimissioni o decadenza.
Le dimissioni possono avvenire  in qualsiasi momento tramite  dichiarazione di recesso che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo contro i soci:

i) che non partecipano alla vita dell’associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
ii) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
iii) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l’associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. L’assemblea delibererà sulla conferma o meno del provvedimento, con le maggioranze ordinarie, di cui all’art. 6.
Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8 – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere.
Il Tesoriere amministra la cassa ed è responsabile per la contabilità.

Art. 9 – Revisori dei Conti

L’Assemblea dei Soci nomina due revisori che formano un Collegio dei Revisori.
Essi hanno mandato quadriennale.
Allo scadere del mandato possono essere riconfermati.
I Revisori dei Conti controllano la contabilità della A.S.L.I., verificano la rispondenza delle relative scritture nonchè la corrispondenza dei bilanci alle risultanze di tali scritture. Accertano altresì la consistenza di cassa e del patrimonio e formulano le loro  osservazioni agli organi interessati.
Il Collegio dei Revisori presenta all’Assemblea dei Soci una relazione scritta sull’andamento della gestione e sulla situazione finanziaria e patrimoniale della A.S.L.I..
Al Collegio così costituito sono demandate, per quanto applicabili, le funzioni di cui agli art.2403, 2404, 2407 del Codice Civile.

Titolo III
Patrimonio

Art. 10 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

1) dal patrimonio iniziale;
2) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
3) da beni mobili e immobili acquistati o ricevuti per donazione, successione o altro titolo;
4) da beni ed immobili che dovessero comunque essere acquisiti alla A.S.L.I.;
5) da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che dovessero essere disposti a favore della A.S.L.I.;
6) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
7) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
8) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

Art. 11 – Entrate

La A.S.L.I. trae i mezzi per l’attuazione delle proprie finalità, per l’amministrazione e la gestione da:

1) rendite del proprio patrimonio;
2) contributi annuali versati dai membri;
3) contributi ed elargizioni straordinarie di Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
4) donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione di patrimonio;
5) eventuali servizi prestati;
6) ogni altra  entrata legittimamente introitabile, compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

Ai fini delle sue attività l’associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonchè stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le regioni e le province ed altri enti pubblici.
I proventi delle attività poste in essere dall’associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati neppure in forme indirette.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 – Bilancio

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio che dovranno essere approvati dall’Assemblea dei Soci, entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 13 – Modifica dello Statuto
Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 14 – Regolamento interno
L’Assemblea dei Soci potrà provvedere a stilare un regolamento interno per la vita dell’associazione stessa.

Art. 15 – Scioglimento ed estinzione
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.;
c) per deliberazione dell’assemblea dei soci, assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia a fini di utilità sociale.

Art. 16 – Rinvio alle disposizioni vigenti

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle altre leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.


Statuto dell’ASLI, REGISTRATO A ROMA 3, IL 19/05/2011, AL N° 18500/1T, pag.8